Avere un animale domestico in condominio può essere l’inizio di un’avventura non sempre piacevole, specialmente nei palazzi in cui non tutti i residenti sono ben disposti nei confronti degli amici a quattro zampe. La legge di riferimento è la 220/2012, la quale afferma che i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso e la presenza di animali domestici e da compagnia all’interno di un’abitazione. La coabitazione dev’essere condotta nel pieno rispetto di tutti gli altri condomini, applicando le regole del buon senso nel rispettare gli spazi comuni e privati all’interno di un contesto condominiale.
Il regolamento di condominio può stabilire il divieto di detenzione di animali cosiddetti esotici, come per esempio i serpenti, i ragni e le iguane. Questo vuol dire che anche sui cincillà e i furetti, che possono essere considerati animali esotici, il condominio può porre il veto sulla loro presenza.
Le case in affitto
Il discorso è un po’ diverso per le case in affitto all’interno di un condominio; in questo caso, infatti, il proprietario può impedire al suo inquilino di introdurre all’interno della casa qualsiasi tipo di animale domestico, anche cani o gatti, anche se all’interno del condominio la loro presenza sia accettata. Chiaramente questa clausola dev’essere specificata nel contratto di locazione al momento della stipula per poter essere fatta valere e non può venire introdotta in un secondo momento.
Gli spazi comuni
Il buon senso deve sempre accompagnare il condomino nella gestione del suo animale domestico, pertanto la buona educazione impone che si debbano rispettare con grande cura gli spazi comuni. Il condomino deve fare in modo che il suo cane non arrechi un danno agli altri, quindi deve adottare tutte le misure cautelari necessarie. A tal proposito, il cane che viene fatto circolare liberamente nelle aree comuni di un condominio dev’essere sempre munito di un guinzaglio non più lungo di 1,5 metri, in modo tale che il padrone abbia la massima autorità e capacità di intervento in caso di bisogno.
Diverso è il discorso della museruola, perché il cane non è tenuto a portarla sempre ma il suo proprietario è obbligato ad averla sempre con sé per utilizzarla in caso di necessità. Inoltre, il suo uso è obbligatorio in alcuni contesti specifici, come gli spazi chiusi e di ridotte dimensioni in cui possono essere presenti anche altre persone: l’esempio più comune è l’ascensore, dove il cane, di qualunque razza, è per norma obbligato a indossare la museruola secondo l’ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13 del Ministero della Salute. Solo se il cane è inserito nell’elenco delle razze pericolose è obbligatorio che indossi la museruola sempre e comunque quando si trova nelle aree comuni.
Queste sono le disposizioni di sicurezza a cui deve attenersi il padrone di un animale domestico per la civile convivenza all’interno di un condominio. Qualsiasi forma restrittiva che impedisca all’animale, dotato delle opportune misure cautelari, di frequentare le aree comuni non ha alcun valore legale e può essere annullata dal tribunale.
Il microchip
Il proprietario dell’animale domestico è obbligato a effettuare la registrazione dell’animale, con conseguente inserimento del microchip per la sua identificazione. Deve effettuare regolarmente tutte le vaccinazioni contro le patologie più a rischio per l’animale (cane o gatto che sia) e, inoltre, è tenuto al trattamento antiparassitario periodico per impedire la comparsa di animali non desiderati che possano causare problemi anche all’uomo.
Raccolta delle deiezioni canine
E’ inoltre obbligatorio per i proprietari avere sempre con sé la paletta con i sacchetti per raccogliere gli escrementi che l’animale lascia per terra, che devono essere buttati negli appositi cestini.
Non è obbligatorio, ma consigliato, anche avere con sé una bottiglia d’acqua per eliminare l’urina, soprattutto quando l’animale è abituato a segnare il suo passaggio sui muri delle abitazioni o, comunque, all’interno dei cortili condominiali. Il buon senso consiglia anche l’utilizzo di deodoranti specifici per l’eliminazione completa dei cattivi odori.
Infine, per quanto riguarda i rumori, il cane non ha la facoltà di intendere e di volere, pertanto non è in grado di sapere quando può esprimere il suo linguaggio (abbaiando) e quando no: sta al buon senso del suo proprietario fare in modo che il cane stia tranquillo durante le ore di riposo.
A cura di Fortunato Vadalà – amministratore di condominio