L’Agenzia delle Entrate, mutando i precedenti orientamenti in materia, ha recentemente pubblicato un’istanza di consulenza giuridica nella quale viene evidenziato che, alle forniture di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni negli edifici, deve essere applicato l’aliquota IVA ordinaria.
In estrema sintesi, riprendendo quanto riportato in precedenti documenti di prassi circa il concetto di “uso domestico” di cui al n° 103 della Tab A. parte III del DPR 633/72, il quale “si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti, in qualità di consumatori finali, che impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo”, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che per l’energia elettrica che alimenta parti comuni dei condomini non sussistono i requisiti previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto destinata “ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione“.
In considerazione di quanto precede, nel confermare che gli indirizzi interni seguiti fino ad oggi sono in linea con i precedenti orientamenti della stessa Amministrazione finanziaria, a partire dal 1.1.2019 si ritiene necessario applicare l’aliquota IVA ordinaria alle forniture di energia elettrica per usi condominiali.