Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa dell’Ordine dei Medici:
Al Dirigente Dipartimento Tutela della Salute (CZ) Al Direttore Generale A.S.P.
Al Direttore Sanitario A.S.P.
Ai Direttori Sanitari delle Cliniche Private Accreditate
Ai Medici di Medicina Generale
Ai Distretti Sanitari della Provincia di Reggio Calabria
Dalla riunione tenutasi presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria il 22-02-2018, avente per tema “Problematiche comuni alle Cliniche Private e ai Medici di Medicina Generale, con particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva” sono presenti per l’ Asp il dottore Antonino Mammì e il Dottore Giuseppe Messina, per l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, il Consiglio Direttivo, i Direttori Sanitari e Amministrativi di tutte le cliniche private della Provincia e Rappresentanti dei Medici di Medicina Generale della Provincia.
Il Dott. Antonino Mammì, Dirigente medico dell’ Asp di Reggio Calabria, per la verifica dell’ Appropriatezza prescrittiva ed erogabilità delle prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate, dopo un confronto intenso, razionale e produttivo basato sull’analisi di diversi D.P.G.R. e D.C.A. della Regione Calabria, pone l’accento su determinate criticità sollevate dai Direttori Sanitari delle Strutture Private accreditate partecipanti alle riunioni riguardanti, soprattutto l’interpretazione delle regole delle prescrizioni effettuate dai medici di medicina generale.
In questo primo confronto sono state esaminate e chiarite solo tre importanti criticità e precisamente:
1) Le prestazioni A.P.A./P.A.C. seguono il D.P.G.R. n.47 del 21 giugno 2011, che comprende la descrizione delle prestazioni sanitarie da effettuare. Gli A.P.A. per interventi sul cristallino e per gli interventi extra-oculari non comprendono gli esami di laboratorio di preparazione all’intervento che dovranno essere prescritti dal medico di medicina generale su un’altra impegnativa. Altre A.P.A. (come per l’intervento di emia inguinale), non comprendono nelle prestazioni da effettuare la visita specialistica che quindi dovrà anch’essa essere prescritta su altra impegnativa. Per le varie richieste il medico di medicina generale può optare per due descrizioni entrambe appropriate: intervento chirurgico ambulatoriale oppure intervento in/per A.P.A., in ogni caso è obbligatorio riportare la diagnosi. Per prescrivere i P.A.C. sull’impegnativa va riportata la seguente dicitura: Si richiede prestazione ambulatoriale complessa per… con diagnosi oppure P.A.C. n … con diagnosi. Anche in questi casi bisogna attenersi obbligatoriamente alle descrizioni delle prestazioni allegata nel D.P.G.R. N. 47 DEL 21/06/2011. Dalla discussione è anche emerso che sarebbe di molto semplificato il percorso prescrittivo se le cliniche accreditate fossero dotate del ricettario rosso, come si rammenta, ritirato in data 02/01/2016 a seguito di circolare della Regione Calabria prot. n. 394543 del 30/12/2015 a firma del Dirigente Generale Prof. Fatarella, anche perchè il successivo Decreto del Ministro Lorenzin del 25/03/2016 al punto 2.1 invitava le Regioni a dotare i Medici Specialisti Dipendenti Convenzionati o Accreditati della ricetta rossa, almeno per queste problematiche;
2) Decreto Lorenzin: D.M. del 09/12/2015. Il Decreto non è mai stato abrogato e per superare le diverse criticità emerse il Ministero ha emanato il 25/03/2016 un ulteriore decreto esplicativo, nel quale si danno delle indicazioni ai Medici Prescrittori e precisamente si afferma che nella prescrizione è obbligatoria la diagnosi o quesito diagnostico senza obbligo di annotare il Codice nota: (DA 1 A 193), di non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prescrizioni sono erogate a pazienti oncologici-cronici-invalidi. Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico coerente con le patologie previste dal Decreto, con le condizioni di erogabilità o la lettera alfabetica corrispondente (A-B-C). Il Decreto sarà costituito dal D. P. C. M. del 12/01/2017 (nuovi L.E.A.) pubblicato su G.U. del 18/03/2017 solo dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale contenente le nuove tariffe;
3) Età per prestazioni in prevenzione: mammografia con codice di esenzione D03 in età compresa tra i 45 e i 69 anni, ogni due anni di norma (Legge 388/2000 art.85). Si precisa che tale termine deve essere inteso dal giorno del compimento del 45° anno di età fino al giorno precedente il compimento del 70° anno. Per quanto riguarda gli screening oncologici regionali (D.G.R. 611 del 27-06-2005), la fascia di età per il progetto di screening oncologico mammografico è compresa tra i 50 e i 69 anni, pertanto tali prescrizioni non possono essere effettuate utilizzando il ticket di esenzione D03 (necessario solo per la prevenzione). Visto l’esito positivo dell’incontro di tale confronto, che ha visto la condivisione di queste decisioni da parte di tutti i presenti, l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e l’ A.S.P. hanno programmato altri incontri con il proposito di affrontare altre problematiche che interessano, oltre le cliniche private, anche tutte le figure sanitarie al fine di ridurre il disagio dei nostri pazienti.
finalmente un interlocutore competente e disponibile al confronto!
ottima iniziativa